Rottamazione quater, differimento dei termini di pagamento

Rottamazione Quater :

L’istante non è riuscita a versare tempestivamente, ovvero entro il 31 ottobre 2023, la prima rata della definizione agevolata, a causa della tardiva approvazione del piano di riparto, che ha impedito la piena utilizzabilità delle somme già incassate a seguito della predetta vendita di immobili.
In base al parere dell’Agenzia delle entrate, contenuto nella risposta n. 68 del 12 marzo 2024, a seguito dei vari interventi normativi, con il solo riguardo al versamento effettuato dall’istante il 14 novembre 2023, lo stesso è considerato “tempestivo”, ancorché intervenuto prima dell’entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento.
Tale interpretazione, prosegue l’Agenzia, è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell’istante per non aver versato le rate sono stati rimessi in termini dalle norme menzionate nella citata risposta.
Quanto alla corretta imputazione delle somme finora versate alle rate dovute per la definizione dei ruoli, non trattandosi di una questione di natura interpretativa ma gestionale, sarà cura dell’istante rivolgersi al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate Riscossione per avere indicazioni in merito alla corretta gestione del piano di rateizzazione.

fonte il commercialista telematico

Massimo Manetti Tributarista

legge 4/2013

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